diritti inviolabili

Nostri Diritti Inviolabili Naturali

Articolo 2 della Costituzione — diritti inviolabili dell’uomo

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Esistono dei diritti naturali che appartengono all’uomo fin dalla nascita che precedono l’esistenza stessa dello Stato.

Non sono e non possono essere concessi dallo Stato, essendo preesistenti allo Stato stesso, può solo riconoscerli e soprattutto garantirne concretamente il loro rispetto tramite le sue le leggi ordinarie.

In nessun modo il Diritto Positivo potrà mai opporsi all’esercizio dei diritti inviolabili dell’uomo.

Alcuni diritti dell’uomo, infatti, esistono a prescindere dagli ordinamenti giuridici e sono riconosciuti dalla Costituzione, nonché dalla Repubblica. Si tratta di Diritti dell’Uomo, e non del Cittadino, poiché la natura di questi diritti va oltre la dimensione politica della cittadinanza: un individuo, pur non essendo cittadino, ha diritto alla protezione.

I diritti inviolabili e inderogabili sono garantiti anche dai trattati europei (e dalla Carta Europea dei Diritti dell’uomo), quindi non solo nella propria nazione di nascita.

Caratteristiche dei diritti inviolabili

I diritti inviolabili, riconosciuti dall’art 2, sono assoluti, ovvero garantiti verso chiunque, verso lo Stato, i Privati, quindi verso ogni forma di collettività. Sono indisponibili, cioè non possono essere rinunciabili e venduti, altrimenti si viola l’articolo 1 della Costituzione.

Persino il potere sovrano si deve arrestare davanti a questi diritti dell’essere umano, al contrario di quanto avviene negli Stati totalitari, dove le esigenze del singolo vengono sempre messe in secondo piano rispetto a quelle statali.

Un’altra caratteristica dei diritti inviolabili è l’imprescrittibilità, ossia l’impossibilità che tali diritti si estinguano pur non essendo esercitati per lungo tempo.

Tali diritti non possono mai essere soggetti a restrizione, possono solo essere espansi ogni volta che nasce una nuova minaccia dell’individuo.

Questi diritti inviolabili sono assolutamente immodificabili anche da leggi costituzionali.

Quelli che seguono sono alcuni.

Libertà personale

(art. 13) La libertà personale è inviolabile

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Inviolabilità del domicilio

(art. 14) Non si possono eseguire sequestri o perquisizioni se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, secondo garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Alcune leggi speciali regolano le ispezioni a fini economici e fiscali (es. Antitrust).

Libertà di corrispondenza e di comunicazione

(art. 15) La libertà di comunicazione e la sua segretezza sono inviolabili. Tuttavia, la limitazione può avvenire solo per mezzo dell’autorità giudiziaria (con le garanzie stabilite dalla legge). Entro questi ambiti spetta alla legge articolare il grado di ammissibilità delle intercettazioni (es. telefoniche).

Libertà di circolazione

(art. 16) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o sicurezza, ma non per ragioni politiche.

Libertà di riunione

(art. 17) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza nessun tipo di armi sia in luogo privato che in luogo pubblico. Tuttavia ci può essere un divieto per motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

Libertà di associazione

(art. 18) i cittadini hanno diritto di associarsi senza autorizzazione, ma sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La libertà negativa di associazione è la libertà di non associarsi. Le associazioni obbligatorie sono contrarie alla costituzione.

Libertà religiosa

(art. 19) Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Libertà delle comunità religiose

(art. 20) Il fine di religione o di culto non può essere limitato dalla legge purché non si tratti di riti contrari al buon costume (es. riti sacrificali)

Libertà di manifestazione del pensiero

(art. 21) Si ha il diritto di manifestare il pensiero per iscritto, a voce o con altri mezzi di diffusione. La stampa non può essere censurata o essere soggetta ad autorizzazioni. Vi sono però divieti di diffamazione, quindi reati di opinione e il diritto di rettifica, e limite del buon costume.

Il singolo può manifestare il suo pensiero e ha il diritto all’informazione.

Si parla di concorrenza quando sono presenti più fonti di informazione, e ci deve essere un servizio pubblico previsto dallo stato che fornisca informazioni. Il pluralismo invece si riferisce alla pluralità delle opinioni.

Diritti della persona in sede penale

(art. 25) Si afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (ogni procura ha i propri giudici con specifiche competenze). Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (principio di irretroattività della legge penale – una nuova legge non può essere applicata a un fatto commesso prima di essa).

Estradizione

(art. 26) L’estradizione del cittadino è ammessa solo quando prevista dalle convenzioni internazionali. Non può essere ammessa per reati politici.

Responsabilità penale

(art. 27) Un imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (presunzione di innocenza), e la responsabilità penale è personale. Fino a quando non decide la cassazione, l’imputato è da considerarsi innocente. La pena di morte non è ammessa, nemmeno per casi di guerra. La pena, infatti, ha scopo educativo.

Libertà della comunità familiare

(art. 29) La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Trattamenti sanitari

(art. 32) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Libertà scientifica, culturale ed educativa

(art. 33) L’arte e la scienza sono libere, così come il loro insegnamento. I privati possono istituire scuole a proprie spese ed hanno piena libertà. Devono comunque essere istituite senza oneri per lo stato. Le università hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Libertà sindacale e diritto di sciopero

(artt. 39-40) L’organizzazione sindacale è libera e ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali secondo norme di legge. L’art. 40 protegge il diritto di sciopero e stabilisce che tale diritto si eserciti nell’ambito delle leggi che lo regolano. Prevede anche di limitare lo sciopero degli enti pubblici.

Libertà economica

(artt. 41-42) L’iniziativa economica privata è libera, e la proprietà privata (art. 42) è riconosciuta e garantita dalla legge. Nei casi in cui vi è il monopolio naturale (impresa unica), la libertà economica può essere limitata. Quando la proprietà privata è espropriata vi è l’indennizzo, che deve essere uguale al valore di mercato del bene. L’idea di libertà economica privata si è sviluppata in senso orizzontale rispetto ad altre concorrenze: si regolano quindi le libertà economiche dei privati.

Diritti della personalità

Nessuno può essere privato del proprio nome, della capacità giuridica, della cittadinanza, del diritto all’integrità fisica (come per esempio la pena di morte), oppure del diritto all’identità personale.

Diritto di resistenza all’oppressione

Il diritto di resistenza all’oppressione, a ordini ingiusti e ingiustizie è un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e da alcune dichiarazioni e costituzioni. La Costituzione italiana non lo nomina ma la dottrina giuridica lo ritiene comunque tra i diritti implicitamente protetti dagli articoli 2, 11, 52, 54, e da leggi ordinarie e militari.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Oltre a quanto sopra, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo rafforza e estende i diritti inviolabili.

L’articolo 16 del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici, recepito dallo Stato italiano con la Legge di ratifica 25 ottobre 1977, N. 881, conferisce al singolo essere umano personalità giuridica.

Per quanto nella suddetta legge di ratifica non si citi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la legge 881/77 ha ratificato due Patti che contengono gli stessi principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Le Convenzioni ratificate con legge fanno quindi parte dell’ordinamento giuridico interno italiano (Diritto Positivo) e l’organo preposto DEVE quindi introdurre opportune leggi, o modificare quelle esistenti, in attuazione dei principi esposti nelle Convenzioni internazionali ratificate poiché lo Stato è vincolato ad attuarle e a rispettarle, in considerazione del fatto, fra l’altro, che le norme del Diritto Internazionale prevalgono su quelle del Diritto positivo interno.

A cosa ti serve sapere tutto questo

Forse lo sai già, o l’avrai intuito:
Sei uno schiavo

O forse sei addirittura convinto del contrario.

Sapere di essere uno schiavo e conoscere i propri diritti inviolabili è un passo avanti sulla strada della libertà totale, fisica mentale e spirituale. Ma non sarà di alcuna utilità se non si passa poi all’azione. Sarebbe come rendersi conto di essere incatenati e restare lì, immobili a guardare le proprie catene.

In un prossimo articolo verrà spiegato come siamo diventati schiavi e come liberarsi e tornare ad essere liberi

Anche se per molti la schiavitù è più comoda della libertà.

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